STATUTO
“Associazione Amici dei bambini della chirurgia pediatrica”
“bambicosenza ODV”
ART. 1 Denominazione
L’organizzazione di volontariato, denominata “bambicosenza ODV”, indicata di seguito per brevità “Associazione”, assume la forma giuridica di associazione. E’ apartitica e aconfessionale.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice Civile e della legge del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017 e successive modifiche), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 2 Sede
L’Associazione ha sede in Cosenza, via Fiume 21.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 Principi
L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e si attiene ai seguenti principi:
- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell’Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci.
ART. 4 Oggetto sociale
Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati:· interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni· alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi.L’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale. Art. 5 ScopiL’Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, previste dall’art. 5 dello statuto, si propone di raggiungere i seguenti scopi:
- supportare i piccoli pazienti con attività ludiche, al momento dell’accoglienza nell’unità operativa di chirurgia pediatrica, creando un ambiente che rassicuri i bambini e li distragga dallo stato di malattia e dal ricovero in struttura;
- sostenere le famiglie dei piccoli pazienti in attività di affiancamento anche per le pratiche di ricovero o di altro genere ma soprattutto in termini di ospitalità in Casa BAMBI (struttura adeguata di alloggio ed accoglienza);
- supportare il personale medico e paramedico nella continua attività di aggiornamento anche attraverso la sottoscrizione di abbonamenti scientifici specifici al fine di offrire sempre un’assistenza sanitaria di ottimo livello
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 6 Soci
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
I soci devono presentare esplicita domanda scritta di adesione e indirizzarla al Presidente.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
L’ammissione o l’eventuale diniego (motivato) devono essere inviati, tramite email, all’aspirante socio, entro 60 giorni dalla delibera di ammissione o esclusione.
In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte,
La qualità di socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso esercitabile in ogni momento.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 32 c. 1 del CTS.
I soci si dividono in:
- soci ordinari: coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell’associazione, versano la quota sociale e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
- soci sostenitori: coloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell’Associazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l’elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi
- soci onorari: le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo e che si sono distinte per particolari meriti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale, non godono dell’elettorato attivo e passivo.
Ai soci ordinari e volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata, ai sensi di legge, prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario e consultare i verbali.
ART. 7 Diritti e doveri dei soci
I soci dell’Associazione hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento.
I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno, svolgere in base al ruolo le attività sociali, versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART.8 Recesso ed esclusione dei soci
La qualità di associato non è trasmissibile e l’associato può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato l’interessato.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
ART. 9 Il Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione finanzia le sue attività attraverso:
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
Le quote annuali di adesione all’Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
ART. 10 Bilancio
L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale ed entro il mese di aprile dell’esercizio successivo dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto annuale.
Così come previsto dal comma 3 dell’art. 48 del CTS il rendiconto di cui agli articoli 13 e 14 del Codice Terzo Settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.
È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 11 Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica, ai sensi dell’art. 34 comma 2, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 12 Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea delibera sulle modifiche del presente statuto, approva il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
L’assemblea inoltre:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; · approva il bilancio consuntivo e preventivo; · delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; · delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; · approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; · approva l’eventuale regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; · delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
ART. 13 Consiglio Direttivo
L’amministrazione ordinaria e straordinaria è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, che durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai consiglieri. All’interno del Consiglio Direttivo è opportuna la presenza di almeno un membro scelto tra i soci volontari dell’Organizzazione per una migliore gestione delle attività associative come consentito dall’art. 26 c. 4 del CTS.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
I Consiglio Direttivo:
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
- determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 14 Libri sociali obbligatoriOltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne facciano motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
ART. 15 Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è anche presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 16 Segretario/ Tesoriere
Il Segretario, cura la corrispondenza, verbalizza le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere compila ed aggiorna i registri dell’esercizio finanziario relativi alle entrate ed alle uscite.
Le funzioni di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperte da un’unica persona.
Art. 17 Organo di controllo
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: · totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; · ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; · dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. L’organo di controllo si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
ART. 19 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
REGOLAMENTO INTERNO
ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA
Art.1 Validità del Regolamento Interno
Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione Amici dei BAMBIni della Chirurgia Pediatrica
Art.2 Modifica del Regolamento Interno
Il presente regolamento decorre dal 18/12/2015 in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei soci. Sarà valido sino a quando l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo non lo modificherà.
Qualora almeno il 60% dei soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea.
Art.3 Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea viene inviata all’indirizzo mail fornito dal singolo socio all’atto dell’iscrizione (in mancanza tramite posta raccomandata) almeno 15 (quindici) giorni prima della data.
Art.4 Modalità di iscrizione del socio e quote
L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide alla prima riunione utile sull’ammissione dell’aspirante socio e comunque entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo in caso di accettazione del socio gli comunica l’esito positivo dell’ iscrizione tramite i recapiti forniti. A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Tesoriere iscrive l’aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la quota associativa entro 15 giorni dalla comunicazione.
In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo hanno escluso. L’aspirante socio potrà richiedere nuovamente l’iscrizione, soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art.5 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio decide tra l’altro riguardo l’opportunità di possibili acquisti di beni che possano migliorare l’accoglienza dei bambini, anche valutando eventuali richieste provenienti dal direttore dell’U.O. di Chirurgia Pediatrica.
Decide inoltre l’assunzione di eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione.
Art.6 Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Hanno diritto al voto i soci ordinari, fondatori e sostenitori dell’Associazione risultanti in regola con il versamento della quota.
Possono essere eletti tutti i soci, con almeno un anno di anzianità, che ne facciano richiesta e che siano in regola con il versamento della quota annuale.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i soci candidatisi a svolgere tale ruolo.
Successivamente l’Assemblea elegge i restanti componenti del Consiglio Direttivo tra i candidati propostisi a svolgere tale ruolo.
Art. 7 soci ordinari
I soci ordinari sono i volontari attivi ed operano all’interno dell’U.O. di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza in maniera totalmente gratuita e secondo quanto previsto dalla convenzione con l’Azienda Ospedaliera.
I volontari sono tenuti a:
- seguire le regole generali della vita del reparto
- mantenere la massima riservatezza sulla identità dei degenti, sul decorso delle malattie e su quant’altro vengano a conoscenza nello svolgimento del loro servizio,
- avere rapporti fraterni con i colleghi volontari e partecipare alle riunioni periodiche, le cui date saranno comunicate di volta in volta con congruo anticipo,
- non sostituirsi in nessun caso al personale medico ed infermieristico,
- osservare le regole igieniche prescritte in ordine al servizio svolto (adeguato uso di camice, norme igieniche)
- evitare un uso improprio dei social network che devono essere utilizzati per far conoscere le attività dell’Associazione e non del singolo volontario; evitando categoricamente la pubblicazione di foto nelle quali siano presenti e riconoscibili i bambini ricoverati,
- comunicare tempestivamente ogni impedimento che determini un’assenza dal turno in modo da permetterne una sostituzione. In caso di ripetute assenze ingiustificate l’Associazione ha facoltà di far decadere dalla sua carica il volontario attivo, il quale rimarrà comunque socio sostenitore,
- partecipare agli incontri di formazione avanzata
Tutti i volontari sono coperti da assicurazione, così come previsto dalla normativa sul volontariato (art. 4 L. 266/91) e dalla convenzione con l’Azienda Ospedaliera.
Sempre ai fini assicurativi è d’obbligo che la presenza del volontario presso il reparto sia attestata da una sua firma sul registro delle presenze con l’indicazione esatta dell’orario di inizio e fine turno.
I nuovi volontari attivi possono prestare servizio solo dopo aver frequentato il corso di formazione di ingresso indetto dall’Associazione. Tale corso prevede una serie di incontri da stabilire durante l’anno che devono essere frequentati obbligatoriamente.
Alla fine del corso è previsto un periodo di tutoraggio di sei turni in reparto durante il quale ogni aspirante volontario è affiancato da un tutor. Alla fine di tale periodo, sentito anche il parere dei tutor, il Presidente concorderà con gli stessi se l’aspirante volontario è idoneo a diventare effettivo.
Art.8 Le uscite
Le disponibilità economiche dell’Associazione devono servire unicamente al perseguimento degli scopi sociali, quindi riguarderanno:
- acquisto di materiali per le attività ludiche di intrattenimento con i bambini nel reparto di Chirurgia Pediatrica (giocattoli, colori, libri, palloncini ecc.);
- acquisto di beni da donare all’U.O. di Chirurgia Pediatrica, al fine di migliorare le condizioni di degenza dei bambini ricoverati, che dovrà avvenire rispettando le procedure interne previste dall’Azienda Ospedaliera;
- spese per la formazione dei soci volontari attivi, compresi eventuali compensi per professionisti esterni all’Associazione;
- spese riguardanti l’eventuale personale dipendente;
- dedotte le spese di cui ai punti precedenti, una quota parte delle restanti risorse potrà essere destinato, in forma di contributo, al finanziamento di iniziative di formazione per medici ed infermieri dell’ U.O. di Chirurgia Pediatrica. Tale contributo sarà erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate a titolo di rimborso parziale. L’Associazione sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’U.O. erogherà i contributi tra le diverse necessità formative emerse in merito alle esigenze di crescita professionale del personale medico e paramedico. Anche in questo caso dovranno essere rispettate le procedure interne dell’Azienda Ospedaliera;
- Le somme residue a fine esercizio sociale costituiranno avanzo d’esercizio da reinvestire nelle attività dell’anno successivo.